Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Hellas Verona, Lazio, Lecce, Parma, Pisa, Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.

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Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, lanciato nel recinto di gioco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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Sezione: News / Data: Mer 08 ottobre 2025 alle 11:49
Autore: Sarah G. Comotto
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