A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo saranno squalificati per un turno di campionato Daniel Boloca e Domenico Berardi (Sassuolo), Makoumbou (Cagliari), Barrenechea (Frosinone), Linetty (Torino), Malinovskyi (Genoa). Arriva anche una multa per il club neroverde. Inibito Federico Balzaretti, dirigente dell'Udinese, fino al 12 dicembre "per essere, al termine della gara, entrato indebitamente sul terreno di giuoco contestando platealmente in modo irrispettoso l'operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale" e squalificato per un turno Collavino, dirigente dei friulani. Fermati per un turno i collaboratori Giovanni Cerra della Roma "perché, al 50° del secondo tempo, tratteneva il pallone ritardando la ripresa del giuoco" e Maurizio Trombetta della Juventus.

SCELTI DA SASSUOLONEWS:

Mourinho Berardi, cosa è successo: galeotto fu Kumbulla?

Carnevali: "Sono soddisfatto del Sassuolo. Il pensiero di Mourinho è del tutto sbagliato"

Sacchi: "Carnevali ha approfittato dell'ignoranza altrui: con poco ha ottenuto tanto. Sassuolo esempio"

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di andata sostenitori delle Società Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Sassuolo, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi oggetti di vario genere ed alcuni bengala che costringevano l'Arbitro, al 37° del secondo tempo, ad interrompere il giuoco per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e numerose bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo. 111/351

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco quattro bicchieri di plastica semi-pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una piccola bottiglia di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Sezione: News / Data: Mar 05 dicembre 2023 alle 13:55
Autore: Redazione SN / Twitter: @sassuolonews
vedi letture
Print