Quarta ammonizione e diffida per Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, che alla prossima ammonizione sarà costretto a un turno di squalifica. Nessuno squalificato però in vista di Cremonese-Sassuolo. Il Giudice sportivo al termine della 36ª giornata ha squalificato undici giocatori. Due giornate e ammenda di 3mila euro a Pedro Mendes (Modena) per "avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito alla nuca un calciatore avversario". Una giornata di squalifica a Francesconi (Cesena), Imperiale (Carrarese), Adamo (Cesena), Capradossi (Cittadella), Dalle Mura (Cosenza), Favilli (Bari), Hrustic (Salernitana), Palumbo (Modena), Ricci (Cosenza) e Tronchin (Cittadella).

DIRIGENTI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PANFILI Francesco
(Reggiana): per essere, al 41° del secondo tempo, entrato sul terreno di giuoco per esultare, ritardando così la ripresa del giuoco. RICCHI Paolo (Modena): per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale.
ALTRI TECNICI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
LIPEROTI Giuseppe
(Reggiana): per avere, al termine del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

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Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Cittadella, Juve Stabia, Mantova, Modena, Pisa, Reggiana e Sassuolo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori. * * * * * * * * * Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato numerose monete in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato numerose bottigliette in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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Sezione: News / Data: Ven 02 maggio 2025 alle 12:33
Autore: Manuel Rizzo
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