Il Giudice Sportivo ha diramato le decisioni dopo l'ultima giornata di Serie A 2025/2026. Nessuno squalificato per il Sassuolo con Kristian Thorstvedt che ha rimediato il nono giallo entrando in diffida (non più valida per l'anno prossimo) mentre a referto è finito anche il giovane Tommaso Macchioni che, all'esordio, ha rimediato la prima ammonizione della sua carriera.

Stangata ad Alberto Grassi della Cremonese, fermato per 4 giornate (da scontare l'anno prossimo) "per avere, al 28° del secondo tempo, proferito una espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di gara spingendolo leggermente". Due turni invece al suo compagno di squadra Milan Djuric "per essere, al 28° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, entrato sul terreno di giuoco rivolgendo ad un Assistente espressioni ingiuriose". Due turni anche a Kabasele dell'Udinese (più ammenda di 5.000 euro) "per avere, al 19° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore della squadra avversaria con un calcio ad una gamba. senza conseguenze".

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Una giornata (con ammenda di 5.000 euro) a Okereke della Cremonese "per avere, al 28° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti del Direttore di gara". Una giornata infine anche a Nicolas Valentini (Verona), Sascha Britschgi (Parma), Henrikh Mkhitaryan (Inter), Ylber Ramadani (Lecce), Jamie Vardy (Cremonese).

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco, sette petardi e numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; recidiva reiterata; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato oggetti di varia natura sia sul terreno sia nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere, suoi sostenitori nel corso del secondo tempo, intonato ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio del secondo tempo. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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Sezione: News / Data: Mar 26 maggio 2026 alle 19:30
Autore: Manuel Rizzo
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